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Deducibilità IMU: quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020?

Foto Deducibilità IMU: quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020?
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Cosa prevede il testo del DDL per quanto riguarda la deducibilità IMU? Ne parliamo in questo articolo mentre nelle aule del Parlamento, proprio in questi giorni, si discute il disegno Legge di Bilancio 2020. 

Si sa che l’iter parlamentare si consuma come un vero e proprio work in progress. Non c’è da stupirsi, quindi, se qualcuno resta indietro sulle novità introdotte, come questa sulla deducibilità IMU – Imposta Municipale Unica. Le cose possono sempre cambiare, ma al momento la novità è questa.

 

IMU deducibile dal reddito d'impresa, arti e professioni al 50%

Questa è la novità introdotta dall’articolo 3 del DDL che sostituisce l’articolo 3 del DL 34/2019 sulla deducibilità IMU: l’imposta pagata sugli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti è deducibile nella misura del 50%, già a partire dal periodo d’imposta 2019

Allo stesso tempo, il nuovo disegno di legge annulla le misure previste per i periodi d’imposta successivi, in quanto sull’IMU si attendono ulteriori novità a partire dal 2020

Di sicuro, migliora notevolmente il quadro normativo che fino al periodo d’imposta 2018 prevedeva la deducibilità dal reddito d’impresa soltanto pari al 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. Ma vediamo quali sono i requisiti da rispettare per essere compatibili con il nuovo disegno di legge.

 

Deducibilità IMU: i requisiti da rispettare 

Il disegno di legge chiarisce, ovviamente, anche i requisiti da rispettare al fine di usufruire della deducibilità IMU così come previsto.
Molto semplice: per portare in deduzione l’IMU dal reddito d'impresa o professionale, nella misura del 50%, bisogna rispettare il criterio della strumentalità del bene immobile, quindi si deve trattare di locali adibiti a fabbricati strumentali.

 

Chi può usufruire delle nuove misure di deducibilità IMU? 

I beneficiari del nuovo disegno di legge sull’IMU possono essere:

 

  • possessori di reddito d’impresa

  • lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica o dal regime contabile (l’unico requisito imprescindibile resta l’utilizzo di immobili strumentali finalizzato all’esercizio dell’attività.


Quali sono i beni immobili strumentali? 

Per definire le imposte sui redditi e stabilire la pertinenza con la deducibilità IMU al 50%, ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR - (DPR 917/86), si considerano beni immobili strumentali:

 

  • immobili strumentali adibiti soltanto all’esercizio dell'impresa commerciale, a prescindere da natura, tipologia e caratteristiche. Il proprietario dell’immobile, ovvero l’imprenditore, deve fare uso diretto ed esclusivo dell’immobile (esclusi terzi ed escluso l’uso promiscuo)
     

  • immobili strumentali che hanno caratteristiche innate, diverse da locali a uso abitativo, e tali da renderli utilizzabili soltanto come fabbricati strumentali (a meno di trasformarli con interventi radicali).

 

Contabilizzazione del bene immobile strumentale

Un altro punto da osservare, e da tenere a mente, riguarda la contabilizzazione del bene immobile strumentale. In base a questo criterio il disegno di legge stabilisce che per quanto riguarda le imprese individuali, secondo la normativa stabilita dall’art. 65 del TUIR- DPR 917/86 la strumentalità dell’immobile esige l’iscrizione preventiva del bene in contabilità.
Vale a dire che se l’immobile ha un carattere strumentale – e quindi viene utilizzato per scopi legati all’impresa – ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale perde il suo diritto alla deducibilità IMU.

Diverso è il caso dei lavoratori autonomi, per i quali la natura strumentale dell’immobile viene stabilita soltanto in base alla sua destinazione, senza aver nulla a che vedere con la contabilizzazione del bene.

 

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Scritto dalla redazione di Casadasoli.it

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