Questa è la novità introdotta dall’articolo 3 del DDL che sostituisce l’articolo 3 del DL 34/2019 sulla deducibilità IMU: l’imposta pagata sugli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti è deducibile nella misura del 50%, già a partire dal periodo d’imposta 2019.
Allo stesso tempo, il nuovo disegno di legge annulla le misure previste per i periodi d’imposta successivi, in quanto sull’IMU si attendono ulteriori novità a partire dal 2020.
Di sicuro, migliora notevolmente il quadro normativo che fino al periodo d’imposta 2018 prevedeva la deducibilità dal reddito d’impresa soltanto pari al 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. Ma vediamo quali sono i requisiti da rispettare per essere compatibili con il nuovo disegno di legge.
Il disegno di legge chiarisce, ovviamente, anche i requisiti da rispettare al fine di usufruire della deducibilità IMU così come previsto.
Molto semplice: per portare in deduzione l’IMU dal reddito d'impresa o professionale, nella misura del 50%, bisogna rispettare il criterio della strumentalità del bene immobile, quindi si deve trattare di locali adibiti a fabbricati strumentali.
I beneficiari del nuovo disegno di legge sull’IMU possono essere:
possessori di reddito d’impresa
lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica o dal regime contabile (l’unico requisito imprescindibile resta l’utilizzo di immobili strumentali finalizzato all’esercizio dell’attività.
Per definire le imposte sui redditi e stabilire la pertinenza con la deducibilità IMU al 50%, ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR - (DPR 917/86), si considerano beni immobili strumentali:
immobili strumentali adibiti soltanto all’esercizio dell'impresa commerciale, a prescindere da natura, tipologia e caratteristiche. Il proprietario dell’immobile, ovvero l’imprenditore, deve fare uso diretto ed esclusivo dell’immobile (esclusi terzi ed escluso l’uso promiscuo)
immobili strumentali che hanno caratteristiche innate, diverse da locali a uso abitativo, e tali da renderli utilizzabili soltanto come fabbricati strumentali (a meno di trasformarli con interventi radicali).
Un altro punto da osservare, e da tenere a mente, riguarda la contabilizzazione del bene immobile strumentale. In base a questo criterio il disegno di legge stabilisce che per quanto riguarda le imprese individuali, secondo la normativa stabilita dall’art. 65 del TUIR- DPR 917/86 la strumentalità dell’immobile esige l’iscrizione preventiva del bene in contabilità.
Vale a dire che se l’immobile ha un carattere strumentale – e quindi viene utilizzato per scopi legati all’impresa – ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale perde il suo diritto alla deducibilità IMU.
Diverso è il caso dei lavoratori autonomi, per i quali la natura strumentale dell’immobile viene stabilita soltanto in base alla sua destinazione, senza aver nulla a che vedere con la contabilizzazione del bene.
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Scritto dalla redazione di Casadasoli.it