Arriva come ogni anno il momento di pagare la cosiddetta imposta municipale unica sugli immobili – l’IMU. E chiunque possieda una seconda proprietà, entro 16 giugno dovrà versare la 1° rata, mentre la 2° entro il 16 dicembre. Chi lo preferisse, può anche pagare l’intero importo entro il 16 giugno.
Ultimamente, tuttavia, ci sono stati grandi cambiamenti in fatto di tasse. E dopo essere passata al vaglio della Legge di Bilancio n. 160/2019, dal dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore un'unica tassa che unisce IMU e TASI. Tasi lo ricordiamo è l’imposta che si applica al possesso o alla detenzione di immobili (eccetto prima casa a meno di non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui servizi indivisibili erogati dal comune e utilizzati dai cittadini: illuminazione stradale, cura del verde, pulizia stradale.
Cambia che forse tutti noi contribuenti, ormai confusi dal “parapiglio” delle tasse sovrapposte (IMU e TASI), potremo gestire con maggior chiarezza tutto in una sola “botta”. Fermo restando che i Comuni non cambino le carte in tavola ogni due per tre, variando le aliquote in base al bisogno di far cassa.
Ciò detto, resta invariata la condizione di applicabilità dell’IMU per tutti coloro che sono proprietari di immobile, terreno o area edificabile.
L’IMU non si paga sul primo immobile utilizzato come abitazione principale, a eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli). Qualsiasi altro immobile secondario non usato come prima abitazione – quindi inteso come seconda casa – è soggetto a IMU.
Sono soggetti a IMU tutti quegli immobili secondari: una seconda casa, un’attività commerciale, un box auto, un magazzino, immobili sfitti e non
abitati, acquistati per investimento, case vacanza, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L’IMU spetta ai proprietari o ai titolari di uso: usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie; al concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; dal locatario in caso di leasing.
Quindi in sintesi, tornando a cosa cambia dopo la fusione IMU-TASI e alla nascita della cosiddetta Nuova IMU:
- resta un'imposta da pagare per i possessori di immobili secondari
- mantiene valide le esenzioni sull’abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- restano invariate le date fissate per la scadenza: 1° rata entro il 16 giugno, 2° entro il 16 dicembre
- cambia l’aliquota base dell’8,6 per mille che potrà essere modificata tramite delibera comunale
- vengono confermate le esenzioni e la riduzione del 25% per chi concede in locazione un immobile di proprietà con contratto a canone concordato
- viene ridotta l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La tassa si può continuare a versare presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, compilando bollettini o modello F24, oppure in via telematica dalle piattaforme preposte.
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Scritto dalla redazione di Casadasoli.it