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Casa all'asta. Cosa si può fare?

Foto Casa all'asta. Cosa si può fare?
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Se la casa è andata all’asta si possono percorrere tre azioni:

  1. La Prima azione che si può compiere è quella di cercare un accordo con i creditori in quanto nulla vieta il contrario e permetterebbe nonostante l’inizio della procedura di fermare l’asta salvando l’immobile. 

    Le parti coinvolte possono liberamente trovare un accordo scritto, stipulare un contratto di transazione che mette fine alle reciproche richieste rinunciando parzialmente alle loro pretese.

    La formula più diffusa è quella del saldo e stralcio dove il creditore (es. banca ecc.) accetta dal debitore una somma minore in un'unica soluzione; un’altra formula meno diffusa e più difficile da far accettare ai creditori è quella di un ulteriore dilazione del debito tramite rate (anche di una somma minore di quella dovuta).

    Normalmente chi presenta al creditore una proposta di transazione è il debitore (personalmente o tramite il proprio legale) anche se il primo non è tenuto ne ad accettare né a rispondere. 

    La procedura di esecuzione non si ferma comunque salvo altri accordi con l’inizio della trattativa in quanto le parti dovranno prima sottoscrivere l’accordo di transazione.

    A questo punto il creditore ricevute le somme abbandonerà la procedura esecutiva.

  2. La seconda azione che si può presentare è la sospensione L’immobile dopo essere stato pignorato va all’asta e dopo una serie di tentativi di vendita può essere disposta dal giudice una riduzione del 25% del prezzo sulla base d’asta.

    Se il prezzo, dopo che varie aste sono andate deserte, non riesce a soddisfare i creditori, il giudice dispone la chiusura anticipata dell’esecuzione forzata così come stabilisce il codice di procedura civile. 

    In genere se il prezzo raggiunge almeno un terzo del valore di stima, calcolato dal perito del tribunale, il giudice acconsente alla liberazione dell’immobile. Bisogna però tenere presente che il decreto banche 2016 a posto un limite massimo alle vendite giudiziarie (di norma quattro) con la possibilità di ridurre fino ad un massimo della metà il prezzo di vendita dell'immobile. Superato tale prezzo il pignoramento si estingue nel caso in cui l’asta non ha avuto successo.

  3. La terza azione che si può compiere è quella del riacquisto. Questa strada però può essere compiuta solo da quei soggetti che non agiscono per l’interesse o per conto del debitore e possono essere sia i figli che il coniuge, sia un amico che un conoscente, i parenti più o meno lontani ad esclusione del proprietario della casa pignorata che non può formulare nessuna offerta di acquisto.

 

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